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L’attività di medico di Ca è valutabile ai fini concorsuali

L’attività di medico di Ca è valutabile ai fini concorsuali

Ai fini della valutazione come titolo nei concorsi di assunzione, il servizio non di ruolo prestato presso pubbliche amministrazioni, a titolo di incarico, di supplenza, o in qualità di straordinario, ad esclusione di quello prestato con qualifiche di volontario, di precario o similari, ed il servizio di cui al settimo comma dell’articolo unico del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 817, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 febbraio 1979, n. 54, sono equiparati al servizio di ruolo”;
La lettura coordinata di tali disposizioni, a giudizio del ricorrente, consente di ricomprendere nel servizio quale medico presso pubbliche amministrazioni l’attività da lui prestata presso l’Inps di Ra. e quella di medico di guardia medica e di incaricato del servizio di continuità assistenziale, svolta in epoca più risalente per aziende del S.S.N.;
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